Nei tempi antichi, i giureconsulti (iuriconsulti) provenivano da autorevoli e nobili famiglie, e appartenevano al ceto sacerdotale. Solo a partire dalla seconda guerra punica si comincia ad avvertire un mutamento, nel senso che alcuni erano di estrazione sociale più bassa. L’attività dei giureconsulti si manifestava nei pareri e consigli (responsa) dati alle parti, ma anche ai giudici e alle autorità; nella redazione dei contratti e dei testamenti; nello svolgimento di attività letterarie. Lo studio del diritto era considerato come una vera e propria filosofia; apparteneva, quindi, al novero delle artes liberales, svolte da uomini liberi e nell’ambito di un rapporto caratterizzato dalla liberalità. Dai giureconsulti vanno tenuti distinti gli advocati, i quali impostavano la loro linea difensiva seguendo i consigli dei primi. Gli avvocati, infatti, pur potendo possedere una notevole cultura giuridica, non si impegnavano, a differenza dei giureconsulti, a ricercare la giusta soluzione dei problemi di diritto, ma sostenevano le parti in giudizio, cercando di vedere affermate le loro pretese.
Secondo un’autorevole dottrina, la professione dell’avvocato comincia a delinearsi nell’ambito della protezione accordata al cliente e allo straniero dal patronus. In un secondo momento, l’accresciuta difficoltà delle questioni giuridiche e delle procedure determinano il sorgere di una nuova figura, avente specifiche competenze in materia e denominata advocatus. Il patronus, che per lungo tempo era stato patrocinatore e giureconsulto, cessa di ricoprire questo doppio ruolo alla fine della repubblica; nell’età imperiale la distinzione tra patronus e advocatus tende a scomparire: i due diversi ruoli confluiscono nella sola figura dell’avvocato.
In principio, tutti i cittadini romani - comprese le donne - potevano diventare avvocati; sebbene molti avessero origini illustri, anche persone nate tra gli strati più bassi della popolazione potevano accedere alla professione.